Consiste in un esame strutturale completo della macchina e nella valutazione della “vita residua”, ossia quanti cicli la gru può ancora compiere in sicurezza.
Solitamente nel registro dei controlli delle macchine di sollevamento il costruttore impone al titolare della macchina di eseguire una verifica completa della macchina al raggiungimento dei 10 anni di vita.
Infatti dopo un certo lasso di tempo è bene verificare che la macchina sia stata utilizzata secondo quanto è stata calcolata, e trarre dunque le dovute conclusioni sull’utilizzo futuro. Dopo 10 anni dalla messa in esercizio delle macchine marcate CE si estingue anche l’obbligo da parte del costruttore di conservare il fascicolo tecnico della macchina: Ciò significa che, in caso di qualsiasi contestazione in ordine a fenomeni di rotture indesiderati, il progetto della macchina potrebbe non essere più materialmente disponibile. Inoltre dopo 10 anni dall’immissione sul mercato si estingue anche la responsabilità del costruttore nei confronti della macchina: Infine l’articolo 6.2 della Norma Tecnica ISO 12482-1 impone, qualora non ci siano altri criteri, di verificare la gru dopo 20 anni: Tutto ciò espone l’esercente della gru a responsabilità circa la conservazione del bene ed impone allo stesso la necessità di effettuare dei controlli approfonditi alle strutture, anche in relazione ai cicli subiti dalla macchina che vanno confrontati con quelli di progetto al fine di individuare una probabile vita residua. DIRETTIVA 2006/42/CE: Allegato VII, Articolo 2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie. D. Lgs. 206/2005, Art. 106 – Decadenza: Comma 1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.